Aggiornamento IVASS obbligo, esenzione, monte ore e reiscrizione al RUI

L’aggiornamento IVASS (come spiegato nel corso di Assicuratore Facile) è l’insieme dei corsi di aggiornamento professionale che ciascun intermediario assicurativo e dipendente addetto all’attività di distribuzione dentro e fuori i locali della sede dove opera l’intermediario per cui lavora deve sostenere ogni anno. Spesso e volentieri, nel campo assicurativo l’aggiornamento richiesto dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni non viene visto di buon grado, ma si tratta comunque di una pratica indispensabile per figurare nel Registro IVASS e dunque operare legalmente su tutto il territorio italiano. Nel nostro approfondimento odierno tracceremo presenteremo una sorta di FAQ aggiornata con tutto quello da sapere sull’aggiornamento professionale IVASS: dalle figure che sono obbligate a sostenerlo a chi invece gode dell’esenzione; in secondo luogo tratteremo il monte ore richiesto dal Regolamento 40/2018 che disciplina la materia dell’aggiornamento professionale, insieme alle modalità riconosciute dall’Istituto e come fare per ottenere la reiscrizione al RUI IVASS.

Obbligo ed esenzione aggiornamento IVASS

Iniziamo la nostra guida sull’aggiornamento IVASS parlando in primis dell’obbligo e dell’esenzione, seguendo quanto riportato nel regolamento citato nell’introduzione qui sopra. Le figure per le quali vige l’obbligo dell’aggiornamento professionale annuale sono gli addetti all’attività di distribuzione sia all’esterno che all’interno della sede per la quale lavorano, gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, i produttori dirette delle società assicurative e le persone iscritte nel Registro dell’IVASS presso le sezioni che fanno riferimento alla lettera A o B. Invece, la sospensione dell’obbligo di aggiornamento professionale IVASS ai sensi del regolamento numero 40 del 2018 vale per tutti gli intermediari assicurativi iscritti al Registro IVASS nelle sezioni A, B o F che non operano più a titolo individuale, le dipendenti che sono in gravidanza al sesto mese e fino a dodici mesi dalla nascita, oppure tutti gli addetti che sono impossibilitati dallo svolgere l’attività per infortunio o grave malattia. Alle figure già elencate qui sopra, si sommano gli addetti ai call center e all’attività di distribuzione dentro la sede dove l’intermediario assicurativo non svolge alcuna attività da almeno sei mesi.

Monte ore, modalità e contenuti minimi dell’aggiornamento IVASS

Altri tre importanti aspetti dell’aggiornamento IVASS sono il monte ore annuale richiesto, le modalità attraverso cui seguire i corsi e i contenuti minimi voluti dall’Istituto. Cominciamo, in primis, dal monte ore annuale, che corrisponde a 30 ore per chi svolge l’attività di intermediario assicurativo a titolo accessorio, mentre scende a 15 ore per gli addetti all’interno della sede presso cui opera lo stesso intermediario. Per quanto riguarda invece le modalità richieste dall’IVASS per seguire l’aggiornamento professionale, oltre ai corsi in aula, sono accettati anche i webinar, le videoconferenze e gli e-learning. L’ultima questione è quella relativa ai contenuti minimi: ciascuna figura professionale è chiamata a conoscere gli argomenti richiesti dall’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni.

Reiscrizione RUI IVASS: domanda e ore di aggiornamento professionale

La reiscrizione RUI IVASS viene richiesta dagli intermediari assicurativi che sono stati cancellati dall’elenco del Registro. Infatti, secondo quanto stabilisce l’articolo 31 del Regolamento 40/2018, c’è la possibilità di reiscrizione, a patto di presentare regolare domanda e sostenere l’aggiornamento IVASS: se la richiesta di reiscrizione nel Registro avviene entro due anni dalla cancellazione, è previsto un monte ore di corsi pari a 30 ore; se, invece, la richiesta viene presentata dopo che sono trascorsi cinque anni dalla cancellazione, allora per l’aggiornamento professionale è richiesto un monte ore pari a 60 ore.